Statuto Associazione

Art. 1.Costituzione e Sede


1. A norma dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art.36 - 37 – 38 del Codice Civile, del Dlgs. 460/1997, della legge 383 del 7 dicembre 2000 è costituita l’Associazione Culturale che prende il nome di Associazione Sardi Vienna “Saint Remy”più semplicemente denominata “ASVSR” con sede sociale in Austria – Vienna

2. L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro, ed ha durata illimitata.

Art. 2. Caratteristiche della “ASVSR”

L’ASVSR è una associazione unitaria ed autonoma, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretta dal suo presidente con il Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei soci che ne costituisce la base sociale. Gli impianti,i servizi, le strutture,le attività promosse ed organizzate dalla ASVSR sono a disposizione di tutti i SOCI i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.

Art. 3. Principi e scopi Generali della “ASVSR”

Oggetto esclusivo dell’ASVSR:

Promuovere e gestire attività d’utilità sociale in campo culturale e ricreativo – sviluppare attività sportive ambientali didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali di prevenzione sanitaria e culturali più attività solidaristiche di protezione civile.

Promuovere e gestire corsi formativi e valorizzare tutte le iniziative, che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attività utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo”balli – danze – letteratura – comunicazione – giornalismo – incontri e scambi culturali-sociali”.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale la ASVSR potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle gia’ esistenti sul territorio.

La ASVSR potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

La ASVSR ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale: Pubbliche istituzioni,con gli enti locali – Culturali – Turistici ed Ambientalistici; partecipando cosi e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero della cultura, della comunicazione, della didattica, e del turismo e della tutela dell’ambiente.

La ASVSR in modo particolare si propone di:

Salvaguardare e valorizzare l’identità culturale dei SARDI;

Promuovere la conoscenza e valorizzare la LINGUA SARDA dei valori culturali storici artistici ambientali,e folcloristici della Sardegna;

Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali ed industriali della Regione Autonoma della SARDEGNA

Svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione dell’immagine della REGIONE SARDA con le pubbliche Istituzioni egli enti privati nel territorio in cui si opera;

Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita socio-culturale economica e didattica con iniziative miranti all’affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi del popolo Sardo. Inoltre si deve perseguire l’obbiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l’integrazione e il confronto fra culture diverse,etnie,regioni e popoli.

Art. 3. Patrimonio della “ASVSR”

1. Il patrimonio dell'Associazione dei Sardi in Austria è costituito :

a - dai contributi degli associati;

b - dai proventi di manifestazioni e di gestioni accessorie;

e - dai contributi ed elargizazioni di Enti pubblici e privati.

Art. 4. Soci della “ASVSR”

A) Possono essere SOCI della ASVSR tutti coloro che ne condividono appieno le finalità e gli scopi.

I SOCI si distinguono in:

1. SOCI FONDATORI: rientrano in tale denominazione i firmatari dell’Atto Costitutivo.

2. SOCI ORDINARI: sono tali tutti coloro che,avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dalla ASVSR stessa, siano stati accolti come tali.

B) Fra i SOCI ORDINARI acquistano particolare rilevanza coloro per i quali la ASVSR è idealmente nata e che sono destinatari degli interventi della legge regionale sarda sull’immigrazione(L.R.n.7/91 e successive modifiche) ed integrazioni: coloro che sono nati in SARDEGNA e hanno dimora abituale fuori del territorio regionali, nonché i loro coniugi, i discendenti, anche se non nati in SARDEGNA, purché abbiano un ascendente di origine sarda, nonché i loro coniugi.

C) A questa categoria di soci cosi come definiti nel comma “B” è in pratica riservato il ruolo di amministratori della ASVSR.

D) Ai soci Ordinari “non sardi” è riservato il voto attivo. Tuttavia nell’intento di garantire anche a loro una giusta rappresentanza, sarà predisposta, in occasione del rinnovo delle cariche direttive una lista dei “soci non sardi” e saranno eletti, da tutti gli iscritti, uno o due membri effettivi all’interno del CONSIGLIO DIRETTIVO verranno eletti anche due membri supplenti che secondo la graduatoria subentreranno, in caso di dimissioni dei membri effettivi.

E) SOCI BENEMERITI: Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella SOCIETA’ e nei confronti della ASVSR.

F) La domanda di ammissione all’Associazione dovrà essere vagliata dal C.D. e dovrà contenere le generalità complete dell’aspirante SOCIO nonché l’impegno a rispettare il presente STATUTO e relativo REGOLAMENTO “il tutto nel rispetto reciproco della legge sulla protezione dei dati personali”.

G) I SOCI Ordinari sono tenuti al pagamento entro i primi tre mesi dell’anno sociale della quota annuale stabilità dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza delle LEGGI dello STATUTO e REGOLAMENTI. I soci morosi perdono il diritto di voto.

H) I Soci possono essere RADIATI – SOSPESI o AMMONITI dal Presidente, sentito il C.D. e il parere del Collegio dei Probiviri, per i seguenti motivi:

1. qualora non ottemperino alle disposizioni di legge dello Statuto dei Regolamenti ed alle delibere degli Organi Sociali.(C.D.)

2. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo.

3. qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali alla ASVSR e ai SOCI.

I Provvedimenti disciplinari, sopra esposti debbono essere motivati e proporzionali.

I) Il SOCIO dopo aver pagato la quota annuale avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione alla ASVSR.

Art. 5. Assemblea dei Soci

1. L'Asemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari quei Sardi e stranieri ai quali si intende dare riconoscimento di loro particolari benemerenze nei confronti dei Sardi e della Sardegna.

I Soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.

2. La qualità di socio onorario si perde nei casi previsti dal precedente art.4 comma H.

Art.6. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a - l'assemblea dei Soci;

b - il Consiglio Direttivo;

c - il Presidente;

d - il Segretario;

e - il Cassiere

f - i Revisori dei Conti.

g - i Probiviri

Art. 7.

L’Assemblea dei SOCI: è composta da tutti i Soci Ordinari, Fondatori con diritto di voto.

L’ASSEMBLEA:

1. Approva annualmente il rendiconto economico consuntivo e preventivo e quello patrimoniale cosi come specificato di seguito

2. Approva il Programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari,

3. Approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Discute i documenti ed elegge i Delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI.

4. A scrutinio segreto elegge:

a) il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e Il Collegio dei Revisori.

Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno della lista degli eligendi (presidente a parte) ma compreso nella stessa lista e votato dall’Assemblea con C.D.

5. Ratifica l’importo delle quote associative proposte dal C.D.

6. Apporta le eventuali modifiche allo STATUTO secondo le modalità previste all’art. 17 del presente Statuto.

7. L’ASSEMBLEA, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei SOCI. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione dell’Assemblea non può avere luogo prima di un’ ora dalla prima convocazione .

L’Assemblea è convocata dal PRESIDENTE in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione del programma e rendiconto e bilancio.

E’ inoltre convocata:

A) dalla metà più uno dei membri del C.D. dal Presidente;

B) dai 1/10 dei soci o dai Revisori unanimi come Collegio per fatti straordinari e richieste motivate.

In questi casi(ultimi) l’Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.. L’annuncio della convocazione dovrà essere esteso a tutti gli aventi diritto di voto, almeno sette giorni prima mediante affissione nella bacheca interna dell’ASVSR o con lettera e/o fax e/o e-mail specificando il luogo l’ora e la data con annesso O.d.G. della riunione.

8. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

9. Le votazioni sugli argomenti all’O.d.G. dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti.

In occasione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive il PRESIDENTE dell’Assemblea comunica il risultato delle elezioni e gli eletti, significando che non sono ammesse le deleghe.

Fra gli eletti il PRESIDENTE neoeletto convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l’attribuzione delle cariche.

Art. 8 Direttivo “ASVSR”

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione dei Sardi in Austria è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque (5) membri.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente,il cassiere,il segretario.

Il Segretario, nel caso in cui non sia membro del Consiglio stesso vi partecipa con voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo " che dura in carica cinque anni " viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

L'elezione avviene su liste che devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea entro il termine dello stesso assegnato e contenere un numero di candidati non superiori al doppio degli eleggendi.

I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Sardi, non può essere eletto membro del consiglio direttivo chi non è Sardo.

Il voto si esprime mediante segno sull'intestazione della lista e le preferenze " in numero non superiore a due " mediante segno accanto ai nomi dei candidati preferiti.

Nel caso in cui nella scheda si riscontrassero preferenze in eccesso o date a candidati di lista diversa dalla prescelta, le preferenze sono nulle e vale solo il voto di lista.

I seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella misura indicata per le preferenze ed alla lista ove esista, che ha ricevuto il maggior numero di voti dopo la prima, il rimanente seggio.

Quando per dimissioni o per altra causa , risulti ridotto il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, subentrano in sostituzione ove ci siano, i candidati che seguono nell'ordine di preferenza delle rispettive liste.

In ogni caso , il Consiglio Direttivo ha funzione legittima fino a quando resta in carica più della metà dei componenti eletti nella votazione originaria. In mancanza , decade di diritto e si deve procedere a nuove elezioni.

Art.9.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Art. 10.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, trascritti su apposito registro, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11.

Al Consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresa quella di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di stabili, alla loro eventuale alienazione, all’accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere ed a compiere tutti gli atti diretti al raggiungimento del fine statutario.

Art. 12.

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento interno dell'Associazione e propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto.

Art.13.

Doveri esclusivi di ogni singolo membro del C.D.

A) Il Presidente è la massima carica in seno al Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l’Associazione all'esterno. In caso di necessità e urgenza il Presidente ha la facoltà di prendere autonomamente, sotto la propria responsabilità, decisioni che dovranno poi tuttavia essere ratificate dal com­petente organo dell’Associazione entro trenta giorni.B) IL Vicepresidente in assenza del Presidente, il Vicepresidente lo rap­presenta in tutte le sue funzioni. In caso di dimissioni del Presidente e fino all'elezione del nuovo, provvedere alla conduzione degli affari ordinari dell’Associazione, della quale riferirà all'As­semblea Generale.

C)- IL Cassiere è responsabile della contabilità dell’Associazione. A lui è demandata la con­servazione di tutti gli atti contabili che dovrà esibire sia ai Revisori dei Conti che a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo che li richieda.

D) IL Segretario assiste il Consiglio Direttivo nella guida degli affari dell’Associazione, redige il protocollo dell' Assemblea Generale e del Con­siglio Direttivo. Egli provvede alla conservazio­ne di tutti gli atti e documenti della Congrega­zione tranne quelli amministrativi.

ART. 14. I REVISORI DEI CONTI

A) I due Revisori dei Conti sono eletti dall ' As­semblea Generale per la durata di anni cinque. E consentita una loro rielezione.

B) Ai Revisori dei Conti compete:

1) il controllo degli affari correnti

2) la verifica del bilancio consuntivo sulla quale sono tenuti a riferire all’Assemblea Generale.

ART. 15. IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

II Consiglio dei Probiviri è composto da almeno 5 membri eletti dall'Assemblea Generale. Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio dei Probiviri si riunisce a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci. Giudica su tutte le controversie che possono insor­gere tra i soci, tra i soci ed il sodalizio, rela­tivamente all’ interpretazione dello Statuto e delle delibere, e di tutto quanto attiene alla vita dell’Associazione stessa e giudica in appello sulle de­cisioni del Consiglio Direttivo, entro un termine massimo di un mese dalla data della decisione con­testata .

Le delìbere del Consiglio dei Probiviri, da adotta­re a maggioranza semplice di tutti i suoi compo­nenti, adeguatamente motivate e comunicate agli in­teressati, sono vincolanti per tutti i soci. La validità delle decisioni del Consiglio dei Pro­biviri è vincolata alla presenza di tutti i compo­nenti dì esso.

Sono organi locali dell'Associazione i Comitati locali, ai quali spetta la pratica esecuzione delle direttive della Associazione secondo le istruzioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16.

II Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Sezioni specializzate per le varie attività e Gruppi di Lavoro per lo studio di problemi di maggiore importanza.

Art.17. Vigilanza.

Il Consiglio Direttivo ordina l'attività amministrativa, esercita la sorveglianza sui Comitati locali per accertare il regolare funzionamento di tali organi nei limiti del disposto Art. 16 del presente Statuto.

Solo nel caso in cui l'attività dei Comitati locali contrasti chiaramente con gli articoli statutari e con l'indirizzo generale dell'Associazione e per accertare irregolarità Amministrative, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può sciogliere i Comitati e affidare l'amministrazione a Commissari straordinari.

Tale facoltà il Consiglio Direttivo può esercitarla anche nel caso di comprovata incapacità e di inefficienza da parte dei Comitati locali.

Art.18.Scioglimento.

In caso di liquidazione dell'Associazione, il fondo che rimane disponibile, dopo aver soddisfatto tutte le obbigazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere devoluto ad Associazioni dei Sardi emigrati e ad opere culturali ed assistenziali a favore di Sardi.

Art. 19

Per le materie non contemplate nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamenti della Regione Sardegna e quando necessario, alla legislazione della Repubblica Austriaca.